«È stato osservato che in calce al punto 15.2 del Disciplinare, ove si precisa che “in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda (...)” non è più contemplato il caso di affitto d’azienda. Sarebbe opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 80, non vi è obbligo di dichiarazione dell’affitto di azienda. Nell’ipotesi in cui, invece, dovesse essere dichiarato sarebbe opportuno precisare la dichiarazione deve essere resa per l’affitto stipulato nell’anno antecedente.
Opzione scelta
Il Disciplinare non contempla il caso di affitto d’azienda, ragion per cui nessuna specificazione va fatta al riguardo. L’affitto d’azienda non genera modificazione soggettiva del concorrente, pertanto non si riflette sull’ambito soggettivo di cui all’art. 80, comma 3» (dalla relazione AIR).
Ma di che cosa stiamo parlando?
Il giudice amministrativo riafferma che «l'esigenza di riferire le dichiarazioni anche agli amministratori dell'impresa dalla quale la concorrente ha ottenuto la disponibilità dell'azienda è ancora più evidente nel caso in cui si tratti di affitto e non di cessione dell'azienda, dal momento che l'influenza dell'impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti». Quindi, occorre «escludere che abbia rilevanza una cessione dell’azienda avvenuta prima del limite dell’anno antecedente la presentazione della domanda di partecipazione alla gara da parte dell’impresa cessionaria», ma ciò non può «valere anche per l’affitto di azienda, che non determina una cesura aziendale e permette che l’influenza dell’affittante continui».
Torino, 14 febbraio 2018: con sconto per iscrizione anticipata, entro il 22 gennaio 2018. Per l’impresa. Per la CUC (o SUA) e per il RUP dell’Ente aderente.



