Un’«impresa pubblica» è obbligata a indire gare a evidenza pubblica solo quando deve affidare attività strumentali a quelle svolte nel settore speciale di cui si tratti (principio consolidato).
Un’«impresa pubblica» è obbligata a indire gare a evidenza pubblica solo quando deve affidare attività strumentali a quelle svolte nel settore speciale di cui si tratti (principio consolidato).