Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE FREE – «CONTRATTI PUBBLICI SETTORI SPECIALI – CONSORZI STABILI – SUBAFFIDAMENTO E SUBAPPALTO

«I consorzi stabili possono assegnare le  prestazioni oggetto del contratto d’appalto ai soli consorziati per i quali, in  fase di presentazione dell’offerta, hanno dichiarato di partecipare, per cui  ogni ulteriore affidamento ad altre imprese, soprattutto se consorziatesi  successivamente all’espletamento della gara, devi ritenersi illegittimo.

Inoltre, poiché a differenza delle  riunioni temporanee di imprese il consorzio stabile opera come unica  controparte del rapporto di appalto sia nella fase di gara che in quella di  esecuzione del contratto, e in relazione alle singole consorziate opera sulla  base di un rapporto organico, di modo che le attività compiute dalle  consorziate siano imputabili organicamente al consorzio, è da ritenere  inammissibile un eventuale rapporto di subappalto tra il consorzio stabile ed  un proprio consorziato, proprio in ragione del rapporto di immedesimazione  interorganica che lega il secondo al primo. Per la stessa motivazione e logica  conseguenza deve escludersi che un consorziato esecutore dei lavori, servizi o  forniture affidi in subappalto questi ultimi ad altro consorziato, in quanto  entrambi appartenenti alla medesima struttura giuridica, quindi riconducibili  ad un unico centro decisionale. Del tutto diversa è, in via generale,  l’eventualità che il consorzio affidi in subappalto i lavori, i servizi o le  forniture a soggetti estranei alla compagine consortile e in possesso di  adeguati requisiti, essendo ciò consentito alla luce del combinato disposto  degli artt. 45, comma 2, lett. c), 114 e 118 del d.lgs. n. 50/2016» (ANAC,  delibera 1° marzo 2017, n. 208).