Costituisce, «in ogni caso, orientamento consolidato quello secondo cui “nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, …
… il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici” (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, n. 4650/2016; Cons. Stato, V, n. 3911/2016; Cons. Stato, V, n. 120/2016 e, poi, ancora Cons Stato, III, 11 agosto 2017, n. 3994; id. 8 novembre 2016, n. 4651; id. 7 marzo 2016, n. 921; IV, 20 aprile 2016, n. 1556; V, 20 marzo 2017, n. 1228; id. 24 marzo 2014, n. 1428.).
Sulla base di tale condiviso e consolidato principio, deve riconoscersi, nella fattispecie in esame, la sufficienza del punteggio numerico, in ragione del carattere dettagliato dei criteri valutativi predeterminati nella lex specialis e dei giudizi correlati ai coefficienti variabili attribuibili» (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 28 marzo 2018, n. 85).



