Vedi principio consolidato.
Cfr. T.A.R. Liguria, II, 18 ottobre 2013, n. 1242.
«Nel merito, si rammenta come la questione afferente la sufficienza della motivazione espressa mediante punteggio numerico, nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia stata frequentemente affrontata dalla giurisprudenza amministrativa.
L’orientamento consolidatosi al riguardo precisa che il punteggio numerico consente di ripercorrere il percorso valutativo della commissione e, quindi, assolve sufficientemente l’onere motivazionale a carico di tale organo, quando la legge di gara abbia prefissato con adeguato grado di chiarezza e dettaglio i criteri di valutazione (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169).
Viceversa, nelle ipotesi connotate dall’assenza di criteri o anche di sub-criteri realmente stringenti, quindi improntati a significativi margini di discrezionalità tecnica non compiutamente definiti, la mera attribuzione dei punteggi non è sufficiente a dar conto dell’iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte e minore ad altre: in tali ipotesi, pertanto, affinché possa ritenersi correttamente assolto il dovere di motivazione in parola, è necessario che, oltre al punteggio numerico, sia espresso un giudizio motivato, con il quale la commissione espliciti le ragioni del punteggio attribuito».
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