Appare «non condivisibile far decorrere il termine per l’impugnativa dal momento della comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione ove da tale comunicazione non siano in alcun modo evincibili gli ulteriori e diversi aspetti sui quali innestare le censure di illegittimità, aspetti di cui l’interessato sia potuto venire a conoscenza solo a seguito dell’accesso».



