«Rileva il Collegio che Il PASSOE altro non è che lo strumento (elettronico) attraverso cui l'operatore economico può essere verificato per mezzo del sistema ACVPass, cosicché la stazione appaltante attraverso un'interfaccia web e la cooperazione applicativa dei vari enti certificanti può accedere in formato elettronico ai documenti posti a comprova delle dichiarazioni del concorrente.
Il Codice dei contratti - e in conformità con esso la lex specialis della gara in esame - non indica il possesso di tale strumento quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione dalla procedura concorsuale né lo stesso si configura, sotto il profilo operativo e funzionale, come elemento essenziale, incidente sulla par condicio dei concorrenti.
Da ciò consegue che la mancata produzione del PASSOE in sede di gara integra una mera carenza documentale e non anche un'ipotesi di irregolarità essenziale (c. di St. n. 4506/2017; 5485/2016; TAR Palermo 635/2018; TAR Lazio 7520/2016)» (T.A.R. Puglia, Lecce, I, 17 luglio 2018, n. 1182).
Pacifico che la mancanza del PASSOE non sia motivo di esclusione. Altrettanto pacifico che la sua mancanza debba comunque essere regolarizzata entro un termine oggettivamente perentorio.
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