A livello comunitario il software per compilare il DGUE ovviamente c’è: cfr. https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it.
Il MIT avrebbe dovuto implementare un software analogo, in riferimento al codice dei contratti così come modificato dal “correttivo”. Ciò non è stato fatto. E allora ecco che si scarica sulle stazioni appaltanti il presunto obbligo di dotarsi «di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico» ovvero di servirsi «di altri sistemi di gestione informatica del DGUE»: cfr. http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-codice-appalti-appalti/codice-appalti-dal-18-aprile-obbligatorio-il.
L’ANAC si accoda e rinvia sic et simpliciter al comunicato del MIT: cfr. https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=94fd478c0a7780422f7f9fffe3a64cfb.
L’ANAC va oltre: «In caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE» (cfr. https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/_FAQLineeGuida4).
Ciò premesso:
se dal 18 ottobre fai la gara telematica: il DGUE è sufficiente che sia un file in “pdf”, possibilmente sottoscritto digitalmente; inoltre occorre un modello dichiarativo integrativo dell’insufficiente schema di DGUE nazionale (anch’esso in “pdf” e possibilmente sottoscritto digitalmente);
se dal 18 ottobre non fai la gara telematica: tutto in cartaceo come prima; non serve nessun dischetto;
per la procedura negoziata, il DGUE è solo una delle modalità possibili.



