Una dichiarazione non veritiera comporta esclusione.
«La mancata dichiarazione della pregressa risoluzione contrattuale ha giustificato l’adozione, da parte della stazione appaltante, del provvedimento di esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5 – lett. f-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016.
Come è noto, la giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto la legittimità dell’esclusione dalla gara pubblica di un’impresa che abbia omesso di dichiarare di essere stata destinataria, in passato, di provvedimenti di risoluzione contrattuale, in quanto la dichiarazione attiene ai principi di lealtà ed affidabilità professionale che presiedono ai rapporti dei concorrenti con la stazione appaltante (Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2016 n. 3375; Id., sez. V, 14 febbraio 2018 n. 956).
L’impresa che renda una dichiarazione non veritiera e comunque incompleta, a prescindere dalla volontarietà e rimproverabilità della condotta, non consente alla stazione appaltante di svolgere le dovute verifiche circa il possesso dei requisiti di integrità ed affidabilità professionale ed è, per ciò soltanto, meritevole di esclusione.
L’art. 80, quinto comma, del d.lgs. n. 50 del 2016, unitamente alle prescrizioni della lex specialis di gara, avrebbe imposto alla ricorrente di dichiarare tutte le situazioni suscettibili di integrare una delle cause di esclusione tipizzate. Non rileva, a tal fine, la valutazione sulla gravità dell’errore professionale o della negligenza, né rileva la definitività dell’accertamento giudiziale. La violazione di questo dovere di informazione, infatti, compromette il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra impresa aggiudicataria e stazione appaltante (Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2017 n. 4950)» (T.A.R. Piemonte, I, 20 dicembre 2018, n. 1359).



