L’«atto conclusivo della procedura non può ritenersi ritualmente impugnato con la mera formula di stile che richiama gli atti antecedenti, presupposti, successivi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati: deve, infatti, ritenersi pacifica la necessità di specificare i singoli atti oggetto di domanda di annullamento, e i relativi vizi di legittimità».



