Si rammenta che «solo l’iscrizione nel casellario informatico – consequenziale alla definizione del procedimento avviato su segnalazione delle stazioni appaltanti – comporta la perdita della legittimazione a partecipare ad altre gare».
Si rammenta che «solo l’iscrizione nel casellario informatico – consequenziale alla definizione del procedimento avviato su segnalazione delle stazioni appaltanti – comporta la perdita della legittimazione a partecipare ad altre gare».