Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE UNA PREVISIONE NORMATIVA RIBADITA DAL “CORRETTIVO” DELLA QUALE NESSUNO HA OSATO PARLARE

La «commissione giudicatrice» è legittimata ad estrarre uno dei cinque metodi per l’individuazione della soglia di anomalia con il prezzo più basso e ad estrarre il coefficiente di manipolazione nel caso in cui sia estratto il metodo di cui alla lett. e).


Riportiamo, in estratto, l’art. 97, comma 2, del codice, evidenziando in azzurro le modifiche recate dal “correttivo”:

«Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata [,]; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, [procedendo] il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

(…)

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; [1; 1,2; 1,4] 0.9».

La prima osservazione da recare è che il “correttivo” ha ribadito la legittimazione in materia della «commissione giudicatrice». Non si è trattato quindi né di una svista, né di un difetto di coordinamento normativo, ma dell’inequivocabile e netta riaffermazione di una previsione normativa.

La seconda osservazione è che la «commissione giudicatrice» è proprio e soltanto quella di cui all’art. 77 del codice: «Commissione [di aggiudicazione] giudicatrice» (la rettifica della denominazione di tale organo è stata recata dal “correttivo”). Ergo: lo specifico organo di gara deputato a valutare le offerte quando viene adottato il criterio di aggiudicazione del rapporto qualità/prezzo è legittimato ad effettuare il sorteggio.

Ciò premesso, dobbiamo chiederci quale sia stata la ratio della norma. Se prendiamo in considerazione l’àmbito ordinario di una centrale di committenza, il legislatore richiedeva che ad effettuare il sorteggio fosse una figura terza rispetto al competente organo di gara, monocratico o eventualmente (non necessariamente, quindi) collegiale. Il RUP era ed è quello dell’ente aderente, e quindi figura terza cosi come la «commissione giudicatrice».

Perché allora una figura terza? Perché, se alla seduta pubblica (ancora non c’era la regola della procedura telematica) non veniva nessuno, occorreva garantire che – solo nel caso del prezzo più basso con «esclusione automatica» – il competente organo di gara interno (corrotto) non scegliesse uno dei cinque metodi al fine di avere un aggiudicatario al posto di un altro.

Oggi il problema di anticorruzione è superato dall’ordinarietà della procedura telematica, laddove non serve neanche la seduta pubblica in quanto tutto – anche l’estrazione del metodo – è tracciato dal sistema.

Il film e terminato. Ogni riferimento a persone è puramente casuale.