Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice, la legge di stabilità per il 2014 ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonchè nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125».



