La tesi più rigida in materia: «la dimostrazione dell’assenza di elementi ostativi alla partecipazione in capo ad uno degli amministratori della società costituisce elemento essenziale dell’offerta ( o comunque è dovuta ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ), sì che la sua mancanza produce l’esclusione automatica ai sensi del comma 1-bis dell’art. 46 del D. lgs. cit., anche in assenza di espressa comminatoria da parte della legge di gara».



