Se il bando non ha previsto la sanzione espulsiva, è conforme ai principi comunitari applicare la teoria del “falso innocuo” laddove il soggetto, che non ha reso le dichiarazioni ex art. 38 del codice, non incorra oggettivamente nella causa di esclusione. Ma non è principio pacifico, come noto, in quanto sussiste anche l’indirizzo rigoristico.



