La linea interpretativa che riduce il perimetro dell’obbligo dichiarativo: la condanna, non riguardando fatti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, né una condotta posta in essere nell’interesse e a vantaggio diretto dell’operatore economico concorrente, non era comunque suscettibile di incidere sul possesso del requisito dell’affidabilità professionale e dunque sull’ammissione alla procedura.



