«Va all’uopo precisato che i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, ben potendo l’impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti (e di eventuali costi inferiori) in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali.
Le tabelle ministeriali, in particolare, individuano il costo medio orario che va tenuto distinto dal trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione di inderogabilità (e l’automatica esclusione dalle gare in caso di violazione) di cui all’articolo 97, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Secondo la condivisa giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti,: “L’art. 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel disciplinare il giudizio di anomalia dell’offerta, stabilisce al comma 5 che la stazione appaltante “esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto …d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, di cui all’articolo 23, comma 16”.
L’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016, riprendendo in parte le previsioni contenute all’articolo 86, comma 3-bis, del precedente Codice degli appalti, prevede infatti che per la determinazione del costo del lavoro, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, si debba fare riferimento alle tabelle elaborate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dal contratto collettivo nazionale stipulato tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative applicabile (o, in mancanza, dal contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione), nonché sulla base delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
La Stazione appaltante può, dunque, chiedere all’impresa concorrente la presentazione per iscritto di spiegazioni, assegnandole un termine non inferiore a quindici giorni, al fine di acquisire gli elementi per valutare se l’offerta è anormalmente bassa sì da poterne apprezzarne la “congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità” anche in relazione ai costi del lavoro, non conosciuti ex ante dalla Stazione appaltante, ma noti all’operatore economico in quanto determinati sulla base della contrattazione collettiva, territoriale o aziendale in concreto utilizzata. Molti fattori possono poi in concreto comportare un abbattimento dei costi sostenuti per la manodopera: si pensi, ad esempio, ai part time, agli sgravi determinati dall’apprendistato o dovuti ad assunzioni agevolate (ad esempio ex lege 23 dicembre 2014, n. 190 o ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208) o alla fruizione da parte dei dipendenti di ammortizzatori sociali e ai conseguenti sgravi contributivi previsti dalla legislazione di settore.
Pertanto, solo il datore di lavoro può chiarire perché il prezzo offerto non sia anomalo, illustrando le effettive condizioni contrattuali ed organizzative della propria azienda per spiegare se i valori di cui alle tabelle ministeriali siano stati violati o se, pur essendo violati, ciò sia dovuto a particolari condizioni aziendali che consentano nondimeno di escludere l’anomalia dell’offerta, ferma restando, in ogni caso, l’inammissibilità, in base alla norma richiamata, di giustificazioni relative a trattamenti salariali minimi per legge o per atto autorizzato dalla legge. (Consiglio di Stato, sent. 1097 del 2019)» (T.A.R. Campania, Salerno, I, 6 agosto 2019, n. 1461).



