Il quesito proposto: «“se sia conforme al diritto dell’Unione Europea la normativa interna che non imponga agli enti locali di assegnare gli spazi pubblici per l’affissione pubblicitaria secondo le regole dell’evidenza pubblica, di cui al d.lgs. 50/2016 per l’affidamento delle concessioni pubbliche di servizi, e consenta invece di assegnarli secondo procedure adeguate al contesto di riferimento da scegliere discrezionalmente, ivi non esclusa la procedura di assegnazione secondo il criterio cronologico, che siano rispettosi dei principi di non discriminazione ed imparzialità”, risulta palesemente infondato. Infatti, da un lato, l’indirizzo amministrativo per la concessione degli spazi pubblicitari risulta cristallizzato nella pronuncia n. 371/2015 di questo Consiglio, che ha annullato con efficacia retroattiva la determina n. 466 del 20 novembre 2012, sicché l’intervento della Corte di Giustizia non potrebbe in alcun caso alterare il decisum irrevocabile ivi contenuto, atteso che la questione proposta in questa sede si sarebbe dovuta affrontare nel giudizio conclusosi con la pronuncia appena richiamata. Dall’altro, deve essere ribadito come non si palesa alcun contrasto con la normativa dell’Unione Europea, dal momento che proprio la sentenza dell’Adunanza Plenaria sopra ricordata afferma che la compatibilità con i principi dell’Unione Europea di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza è assicurata dalla presenza di una procedura competitiva, quale non può essere evidentemente il criterio cronologico. In questo senso proprio l’art. 12, della direttiva 2006/123 richiamato dalla stessa appellante precisa che: “Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”. È evidente che nella situazione in esame non si è in presenza di alcuna procedura di selezione, che evidentemente non è caratterizzata solo per la tipologia del criterio di selezione, ma per la possibilità di tutti i prestatori di servizi di poter partecipare ad un’unica procedura di assegnazione del vantaggio derivante dal provvedimento concessorio invocato» (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 21 agosto 2019, n. 765).



