1. Peraltro, con dei semplici accorgimenti materiali in seduta pubblica, è pure possibile rispettare il principio di cui all’art. 13 del codice, comma 2, lett. b) (che comunque, eventualmente, deve avere carattere recessivo rispetto al prioritario principio di pubblicità di seduta). Controllare la documentazione amministrativa in seduta pubblica, infatti, non significa necessariamente far conoscere simultaneamente anche il nomen dei soggetti prequalificati.



