Ritiene l’ANAC che, «nel caso in esame, la carenza del requisito della regolarità contributiva – assumendo che il medesimo requisito fosse posseduto al momento della presentazione dell’offerta – è stata riscontrata nel corso della gara e non in fase esecutiva, così che non può trovare applicazione il combinato disposto dei commi 18 e 19-ter dell’art. 48». Qui occorre sciogliere gli equivoci in ordine a quale effettivamente fosse la fattispecie concreta.



