Si esamina la documentazione amministrativa del primo in graduatoria e la si riscontra regolare. Si de-secreta l’esito sia pure provvisorio della procedura (ovviamente espletata su piattaforma informatica, per la quale non è necessario garantire il principio di pubblicità di seduta). Il RUP procede alla verifica dei costi della manodopera e della sicurezza indicati in sede di offerta, ne riscontra la congruità (dopo contraddittorio semplificato) e propone quindi l’aggiudicazione all’organo. L’aggiudicazione viene adottata. In sede di verifica finale dei requisiti si riscontra ex post che nel DGUE una mandante non aveva dichiarato un’iscrizione in casellario informatico. Nella fattispecie, non era stato dichiarato il ritiro di un’aggiudicazione per mancata disponibilità a stipulare il contratto presso un’altra stazione appaltante, con tanto di escussione di cauzione provvisoria (il fatto ricadeva nell’ultimo triennio dalla gara attuale).
Quello che si vuole evidenziare è che è normale, con l’inversione documentale, che ci si possa trovare a valutare discrezionalmente la susssitenza di un motivo di esclusione, quando ormai si è conosciuta l’offerta economica. Ciò non costituisce un problema e del resto la figura dell’inversione è prevista dalle direttive comunitarie. Cfr., già per una procedura senza inversione, la recente non dogmatica interpretazione di Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6013:
«Il ragionamento seguito dal primo giudice (…) finisce per postulare una radicale e sostanziale cesura tra la fase di ammissione dei concorrenti e la fase di apertura delle buste economiche che non trova riscontro nel complessivo quadro normativo e che appare, al contrario, smentita: a) dalla possibilità che il riscontro della carenza dei requisiti di partecipazione, con pedissequa adozione di misura espulsiva, avvenga “in qualunque momento della procedura” (cfr. art. 80, comma 6 d. lgs. n. 50/2016, richiamata per i settori speciali dall’art. 133 e 136) e quindi anche a buste aperte; b) dalla possibilità di attivare il soccorso istruttorio in qualunque fase della procedura (cfr. art. 85, comma 5, anch’esso direttamente applicabile ai settori speciali). Tali previsioni dimostrano che la fase di ammissione (e/o regolarizzazione e/o esclusione) si estende per tutta la durata della procedura, a nulla rilevando che nelle more si sia proceduto alla apertura delle buste contenenti l’offerta economica, definendosi soltanto con l’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579 cit.)».



