Con il D.Lgs. 50/2016 in prima stesura si applicava il principio di continuità del possesso dei requisiti e quindi si andava fuori dalla gara. La pronuncia che si riporta rientra in tale àmbito. Ma con il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», la soluzione è diversa.



