«La mancata sottoscrizione (…), costituendo un elemento formale, può essere sanato, mediante il ricorso istruttorio e una norma del bando che stabilisse l’opposto sarebbe contraria al chiaro disposto dell’ultimo inciso del comma 8 dell’art. 83 esaminato, secondo il quale <<i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle>>». Tesi bella, ma pericolosa!



