Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE ILLEGITTIMO L’AFFIDAMENTO DI UN COTTIMO “FIDUCIARIO”, DI VALORE PARI O SUPERIORE A EUR 40.000, CHE NON AVVIENE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ PREVENTIVA

Vedi principio (che da anni viene riaffermato nel primo, nel secondo e nel terzo di specifici seminari di formazione).

Cfr. AVCP, parere 9 ottobre 2013, n. 159:

«l’Autorità non  può esimersi dal rilevare che nella fattispecie, sebbene ricorrano i  presupposti indicati dall’art. 125, undicesimo comma, del Codice dei contratti  pubblici (trattandosi di forniture e servizi di importo complessivo pari ad  euro 80.491,80), il Comune (…) ha omesso di motivare la scelta del sistema di cottimo fiduciario non preceduto dalla pubblicazione di un avviso  pubblico ed ha altresì omesso di specificare preventivamente i criteri per la  selezione dei cinque operatori economici da invitare.
Come è noto, anche in relazione ai contratti sottosoglia l’Autorità ha affermato la necessità che la stazione appaltante, pur quando sussistano i presupposti di  legge per il ricorso alla procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione  di un bando, dia adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotta ad  optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le  imprese potenzialmente interessate e, in ogni caso, dia conto dei criteri  seguiti per la scelta delle imprese alle quali è rivolto l’invito a presentare  offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e non  discriminazione (cfr., sul tema: A.V.C.P., determinazione 6 aprile 2011 n. 2;  Id., determinazione 14 dicembre 2011 n. 8)».