Vedi principio (che da anni viene riaffermato nel primo, nel secondo e nel terzo di specifici seminari di formazione).
Cfr. AVCP, parere 9 ottobre 2013, n. 159:
«l’Autorità non può esimersi dal rilevare che nella fattispecie, sebbene ricorrano i presupposti indicati dall’art. 125, undicesimo comma, del Codice dei contratti pubblici (trattandosi di forniture e servizi di importo complessivo pari ad euro 80.491,80), il Comune (…) ha omesso di motivare la scelta del sistema di cottimo fiduciario non preceduto dalla pubblicazione di un avviso pubblico ed ha altresì omesso di specificare preventivamente i criteri per la selezione dei cinque operatori economici da invitare.
Come è noto, anche in relazione ai contratti sottosoglia l’Autorità ha affermato la necessità che la stazione appaltante, pur quando sussistano i presupposti di legge per il ricorso alla procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando, dia adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotta ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate e, in ogni caso, dia conto dei criteri seguiti per la scelta delle imprese alle quali è rivolto l’invito a presentare offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e non discriminazione (cfr., sul tema: A.V.C.P., determinazione 6 aprile 2011 n. 2; Id., determinazione 14 dicembre 2011 n. 8)».



