Le informazioni la cui omessa comunicazione è stata sanzionata dall’ANAC non andavano in realtà rese note alla stazione appaltante in quanto irrilevanti, sicché nessuna falsità è riscontrabile nella dichiarazione resa in gara. Non è legittimo escludere senz’altro la sussistenza d’un limite temporale in ordine alla rilevanza a fini espulsivi di illeciti professionali quali la pregressa risoluzione contrattuale. Consegue che non sussiste mendacità nel non dichiarare ciò che temporalmente non può più essere rilevante.



