Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS FREE IL “DURC ON LINE”: CHE FOSSE UNA BOMBA A OROLOGERIA, ANCHE IN RELAZIONE AI PRINCIPI EURO UNITARI, LO ABBIAMO DETTO MILLE VOLTE

Il «DURC non sarebbe di per sé idoneo ad attestare la permanenza del requisito della regolarità contributiva in capo al partecipante alla procedura di gara per tutta la durata di quest’ultima (e fino alla stipulazione del contratto), posto che, una volta registrata la prima richiesta, tutte quelle successive, qualora ricadenti nel periodo di efficacia di 120 giorni, sarebbero “accodate in un elenco di soggetti interessati all’esito della certificazione della regolarità in corso” e così finirebbero per avere comunque esito positivo ancorché il soggetto non abbia effettivamente provveduto ai versamenti nel periodo intermedio; sarebbe, in sostanza, (...) sufficiente che prima dello scadere dei 120 giorni l’impresa sani tutti i mancati pagamenti perché possa essere emesso un nuovo DURC regolare anche se alcuni versamenti siano stati omessi, ciò che configurerebbe una “distorsione del sistema”.

In altre parole, il DURC non consentirebbe di comprovare la effettiva continuità nel possesso del requisito di ordine generale dal termine di presentazione dell’offerta e sino alla stipula del contratto; di qui l’interesse all’accesso ai documenti inerenti il dettaglio dei singoli versamenti eseguiti (…) al fine di verificare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva di cui all’art. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016 e la conseguente eventuale falsità delle dichiarazioni sul punto rese dalle partecipanti alla gara collocatesi nelle prime due posizioni della graduatoria finale».

Quid juris?

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