Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA DI CUI ALL’ART. 97, COMMA 2, DEL CODICE

Si afferma che «a entrambe le interpretazioni va riconosciuto il medesimo valore scientifico (non potendosi sostenere che una delle due sia palesemente inattendibile dal punto di vista aritmetico e/o logico), per cui ai fini che qui rilevano va data preminenza alla formulazione letterale della disposizione». Mai affermazione di T.A.R. (unico fra tutti) poteva essere più contraddittoria, sia perché l’una metodologia esclude l’altra, sia perché il T.A.R. medesimo smentisce l’appena affermata equipollenza prediligendo la (presunta) «formulazione letterale». La norma è scritta malissimo. Ma la matematica non è un'opinione. Ci mettiamo la faccia come sempre e fino in fondo, checché potrà dirne la "plenaria" cui peraltro non è neanche detto che debba farsi rinvio.

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