Solo il generale malfunzionamento del sistema informatico imputabile al gestore ovvero l’oggettivo malfunzionamento di cui non si possa comprovare la causa consente di accedere alla rimessione in termini. Deve intendersi come non presentata la documentazione di gara pervenuta mediante canali estranei al portale. Income sull’operatore economico l’onere di diligenza.



