“Il limite temporale dei tre anni previsto dall’art. 80, comma 10, del codice, non può intendersi riferito alle ipotesi di esclusione per gravi illeciti professionali”. È affermazione del C.d.S. francamente incomprensibile. Comprensibile e condivisibile, invece, affermazione della sezione V del medesimo C.d.S., in medesima data (sic).



