Ormai la questione appare chiusa nel senso della tesi dell’accantonamento fittizio. Però non si capisce nella motivazione del T.A.R. che si riporta come, pur con l’«esclusione automatica» – certamente fatto salvo l’obbligo di verificare la congruità dei valori indicati in sede di offerta di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 – non sia comunque possibile «sostituire» il «procedimento» inerente alla «verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta, quest'ultimo fondato sulla verifica della serietà dell'offerta in contraddittorio con l'impresa partecipante».



