Si afferma che «la violazione dell’obbligo dichiarativo di una condanna non irrevocabile, conseguente a una violazione in materia edilizia punita con l’ammenda, non ricompresa nella esemplificazione recata dalle Linee guida Anac n. 6 ai fini della corretta individuazione del “grave illecito professionale”, può essere fatta rientrare nell’ambito di una fattispecie omissiva la cui rilevanza si rimette alle motivate valutazioni della S.A., da effettuare anche con riferimento al merito dell’episodio e alla specifica valenza non escludente della condanna riportata», cioè fate voi in attesa della “plenaria”!



