È da quel dì (dalla Merloni del ‘94) che entrambi sono legittimati a partecipare alla stessa gara: nihil sub sole novum!
Si richiama (con qualche incertezza che non ha nessuna ragione di sussistere) «l’orientamento giurisprudenziale (pienamente condiviso dalla Sezione) che ha rilevato, con riferimento ai cd. consorzi stabili, come <<l’alterità che connota tali soggetti rispetto ai propri componenti (e che vale a differenziarli sia rispetto ai raggruppamenti temporanei che ai consorzi ordinari ) trov(i) indiretta conferma nel fatto della possibilità, a determinate condizioni, di una partecipazione congiunta alla medesima gara>> (Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 865) del Consorzio stabile e di un’impresa facente parte del Consorzio e che non risulti espressamente indicata come esecutrice dell’appalto» (T.A.R. Toscana, I, 10 settembre 2020, n. 1037).
La formazione.



