«Non è ammissibile la sostituzione della mandataria, colpita da interdittiva antimafia, da parte della mandante, in quanto la perdita dei requisiti veniva riscontrata in corso di gara e non in fase di esecuzione e pertanto la sostituzione porterebbe a eludere la carenza di un requisito di partecipazione». E il comma 19-ter dell’art. 48 del codice non lo consideriamo? Quello, largamente disapplicato materialmente, che recita: «Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara»?



