La giurisprudenza continua a non tener conto di un principio, dopo il primo “correttivo” al codice. Se la mandante non era in regola con l’art. 80 entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, il raggruppamento è escluso in modo secco e qui nulla quaestio. Ma se la mandante ha perso l’idoneità morale «in fase di gara», dopo il termine predetto, il comma 19-ter dell’art. 48 del codice è innovativamente chiaro nel voler salvare l’ammissione del concorrente, id est il principio del favor espressamente previsto dalla norma prevale su quello della continuità del possesso dei requisiti. Niente da fare!



