In sentenza di oggi, c’è l’indirizzo che risolve tutto “alla carlona”, tanto basta che sia la commissione giudicatrice a motivare il punteggio dato. Ma così si va a tutta evidenza contro un principio euro unitario in quanto, dandosi alla commissione giudicatrice la potestà di auto-determinarsi ex post nell’individuazione del cànone motivazionale del giudizio, si sottrae in modo netto a chi confeziona l’offerta la conoscenza preventiva di come l’offerta stessa sarà valutata. Nessun dubbio che vada seguito l’altro orientamento, anch’esso in altra sentenza sempre di oggi (anche nel confronto a coppie è necessaria la dettagliatezza dei criteri di valutazione).



