«Se l’amministrazione avesse voluto (o dovuto) richiedere, quale requisito di partecipazione, l’idoneità al trattamento di pasti senza glutine, avrebbe dovuto indicarlo chiaramente nel bando, cosi che l’operatore alimentare interessato a partecipare e, quindi, a somministrare anche pasti privi di glutine, avrebbe potuto adeguarsi per tempo, non essendo necessario farlo altrimenti laddove la propria attività non coinvolga l’uso di tali pasti».



