Il giudizio sulla congruità dell'offerta economica, affidato dalla legge all’esclusiva responsabilità della stazione appaltante, non può essere svolto in via sostitutiva dal giudice amministrativo, neppure attraverso l'ausilio di una consulenza tecnica o di una verificazione. Non occorre una perfetta contestualità tra chiarimenti richiesti ed elementi posti a fondamento del giudizio di anomalia.



