Si osserva giustamente che, «trattandosi di una gara gestita su supporto informatico è naturale che la documentazione che i concorrenti devono produrre deve possedere formato digitale». Eppure, con eccesso di favor, si è ammessa l’inussistenza di un un onere di sottoscrizione digitale del contratto di avvalimento (anche perché la lex specialis non lo faceva dedurre). Da leggere e da cestinare.



