Quando l’omesso invio e la conseguente mancata ricezione della domanda non appaiono imputabili a malfunzionamenti del sistema, ma semmai al solo operatore partecipante, e quindi non può operare alcun soccorso istruttorio (principi consolidati).
Quando l’omesso invio e la conseguente mancata ricezione della domanda non appaiono imputabili a malfunzionamenti del sistema, ma semmai al solo operatore partecipante, e quindi non può operare alcun soccorso istruttorio (principi consolidati).