L’esclusione dalla gara di un soggetto che è risultato aggiudicatario di un lotto si ripercuote inevitabilmente sulle aggiudicazioni dei successivi lotti, con conseguente necessità di procedere ad una nuova determinazione dell’attribuzione degli stessi.
«Viene in rilievo, al riguardo, il punto II.1.8 del bando di gara, il quale prevede che le imprese, pur potendo presentare offerte per tutti i lotti, possono risultare aggiudicatarie di un massimo di due lotti sia se partecipano singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo di imprese sia in forma consortile.
In relazione alla previsione, di cui al bando di gara, della possibilità, per ciascuna impresa, di aggiudicarsi un massimo di due lotti, il disciplinare di gara, alla sezione ‘Informazioni Complementari’, stabilisce che si procederà all’aggiudicazione dei lotti a favore dei concorrenti risultati primi in graduatoria, escludendo per i successivi lotti i concorrenti che, seppure primi in graduatoria, risultino aggiudicatari di due lotti, seguendo, quanto all’ordine dell’aggiudicazione dei singoli lotti, quello determinato dall’estrazione degli stessi.
Sulla base di tali regole di aggiudicazione dei lotti, la posizione del concorrente nelle graduatorie dei singoli lotti va quindi coniugata, al fine di determinare quali di essi sarà aggiudicato, con l’ordine stabilito in base all’estrazione dei lotti. Sulla base di tale ordine, infatti, vengono aggiudicati i lotti ai primi in graduatoria i quali, raggiunto il massimo di due lotti aggiudicabili, non possono essere presi in considerazione per l’aggiudicazione dei lotti che seguono nell’ordine pur se collocatisi primi nelle relative graduatorie.
In ragione delle descritte modalità di aggiudicazione, è evidente come l’esclusione dalla gara di un soggetto che è risultato aggiudicatario di un lotto – lotto che non risulti l’ultimo in ordine di estrazione, l’unico ad essere impermeabile a variazioni nelle aggiudicazioni in esito all’esclusione di un concorrente aggiudicatario – si ripercuote inevitabilmente sulle aggiudicazioni dei successivi lotti, con conseguente necessità di procedere ad una nuova determinazione dell’attribuzione degli stessi sulla base delle graduatorie formulate per ciascun lotto e dell’ordine di aggiudicazione dei lotti come derivante dalla relativa estrazione, con pretermissione dall’aggiudicazione dei soggetti già assegnatari del numero massimo di lotti» (T.A.R., 2014).



