Per tabulas, non si applica il codice di cui al D.Lgs. 50/2016, fatta eccezione (tra l'altro) per le «disposizioni in materia di subappalto». Tuttavia, poiché la deregulation fa salvi i «vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE», viene da chiedersi se ai sensi delle direttive stesse sia proprio vero che nulla osti all’applicazione (fino al 30 giugno 2021) del limite di subappalto al 40% del totale d’appalto.



