Va ritenuto legittimo l’esame congiunto dei ricorsi principale ed incidentale anche laddove dall’accoglimento delle proposte censure il ricorrente principale non consegua un’utilità pratica attuale e concreta, dovendosi ritenere sufficiente, nell’ambito delle questioni concernenti l’affidamento di appalti pubblici, il mero interesse strumentale alla ripetizione della procedura anche qualora siffatta evenienza sia tutt’altro che certa o altamente probabile.



