Legittima la “sospensione” dell’aggiudicazione e poi i requisiti debbono essere posseduti ininterrottamente, anche in sede di esecuzione. La sopravvenuta sottoposizione a sequestro giudiziario dell’intero complesso aziendale. L’impresa non risultava neppure ammessa alla prosecuzione della gestione ai sensi dell’art. 41 del codice antimafia.



