Non è idoneo a far insorgere il rapporto obbligatorio tra le parti, né ad attribuire una posizione di diritto soggettivo al privato aggiudicatario. Attribuisce però a quest’ultimo la posizione di interesse legittimo pretensivo alla stipulazione del contratto, fatta salva la possibilità di autotutela. La pronuncia giudiziale di declaratoria di inefficacia del contratto ex art. 122 del cod. proc. amm. certamente priva di effetti il contratto stipulato a seguito di aggiudicazione ritenuta illegittima, ma non ha efficacia costitutiva del contratto con il ricorrente vittorioso.



