«Invero (…) la stazione appaltante non ha qualificato il comportamento dell’operatore economico come falsa dichiarazione ma solo come carenza informativa né sussiste normativa (…) che obbliga il concorrente, ai fini della partecipazione a una gara, a dichiarare la sussistenza di “carichi pendenti”: da ciò discende la non invocabilità neanche della norma generale relativa ai poteri sanzionatori ANAC, di cui all’art. 213, comma 13, del Codice».



