1. Non sono mai necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, in qualsiasi senso intese. 2. Quand’anche la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all'apertura delle offerte, l'eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante. 3. Lavorare a distanza con procedure telematiche è legittimo e (ora dovuto) per la commissione “giudicatrice”, ma è legittimo anche per il seggio di gara “ordinario” per l’apertura ed esame della busta amministrativa. Ma il conservatorismo mentale è testardo ed è duro a morire …



