Il giudice di prime cure ha ritenuto che dovesse applicarsi ratione temporis il disposto dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice di rito, non esplicando effetti la sopravvenuta abrogazione della richiamata disposizione a seguito dell’art. 1, comma 22, del D.L. n. 32/2019 (cosiddetto decreto sblocca cantieri), siccome intervenuta in un momento in cui erano già spirati i trenta giorni onde poter impugnare l’ammissione alla gara. Il diverso orientamento del Consiglio di Stato.



