Deve essere espressa in maniera univoca e determinata, in modo da consentire alla stazione appaltante di desumere con chiarezza la volontà negoziale del partecipante (art. 72, comma 1, del R.D. n. 827/1924, norma tuttora applicabile). Il caso di due offerte sostanzialmente alternative. Inconfigurabile l’errore materiale laddove l’operazione di correzione non appaia univoca ed incontestabile.



