Proprio la garanzia dell’integrità del documento attestata dalla firma digitale del procuratore indicato nella copia cartacea della polizza prodotta dall’operatore economico avrebbe dimostrato la conclusione del contratto in data certamente anteriore alla presentazione dell’offerta, circostanza che l’allegazione del documento cartaceo privo della firma digitale verificabile del procuratore non era in grado di dimostrare.



