“La previa conoscenza nell’ambito dei 70 punti previsti, del punteggio di 20 da assegnare in funzione binaria si/no, e del punteggio di 30 da attribuire in misura proporzionale come stabilito dal bando”, per il T.A.R. che si riporta (e per la piattaforma del MEPA) non vìolano alcunché. Abbiamo sempre dissentito in materia categorica da questa impostazione, per violazione del principio del divieto di commistione, alla luce anche di più avveduta e tutt’altro che minoritaria giurisprudenza. Poi è chiaro che tutto dipende ex ante da quale sia la busta telematica nella quale si fa inserire quella che è rimane un’offerta quantitiva come quella su prezzo e tempo.



